Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5371 del 18/06/1987
Negozio contrario a norme imperative - ripetibilità delle prestazioni.
La disciplina unitaria della condictio indebiti trova il suo completamento nella norma di cui all'art. 2035 cod. civ. la quale funge da limite legale all'applicabilità del precedente art. 2033, di modo che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi su una "condictio ob iniustam causam", deve procedere d'ufficio, e sulla base delle risultanze acquisite, alla ulteriore valutazione dell'atto o del contratto di cui abbia ravvisato l'illegalità o la contrarietà all'ordine pubblico, sul diverso piano della sua contrarietà al buon costume, tenendo presente, da un lato, che la nozione di negozio contrario al buon costume comprende (oltre ai negozi che infrangono le regole del pudore sessuale e della decenza) anche i negozi che urtano contro i principi e le esigenze etiche della coscienza collettiva, elevata a livello di morale sociale, in un determinato momento ed ambiente, e per altro verso che sono irripetibili, ai sensi dell'art. 2035 cod. civ. i soli esborsi fatti per uno scopo contrario al buon costume, ma non pure le prestazioni fatte in esecuzione di un negozio illegale per contrarietà a norme imperative.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5371 del 18/06/1987