Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2087 del 04/05/1978
Ripetizione di indebito - oggettivo - azione restitutoria - legittimazione attiva e legittimazione passiva.
Nell'indebito oggettivo, disciplinato dall'art 2033 cod civ, l'Azione restitutoria a carattere personale puo esperirsi solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o a mezzo di rappresentante, la somma non dovuta, e cioe solo tra le stesse parti del rapporto precedente (negozio di pagamento). Ne l'ambito soggettivo della condictio indebiti puo essere esteso facendo riferimento alla disciplina contenuta dall'art 2038 cod civ, il cui ambito di applicazione e chiaramente limitato al caso particolare dell'avvenuta consegna sine causa di una cosa determinata la quale sia stata poi alienata a terzi da colui che l'aveva ricevuta dal solvens, poiche detta norma, per la specificita del riferimento alla res e all'ipotesi della sua alienazione, ha evidente carattere di norma speciale, in deroga alla disciplina generale dell'art 2033 cod civ, che non prevede - ed anzi implicitamente esclude - sia il subentro del solvens nell'Esercizio delle azioni eventualmente spettanti all'accipiens nei confronti dei terzi in rapporto alle somme ricevute, sia l'autonoma pretesa di rimborso contro costoro da parte dello stesso solvens, indipendentemente dall'ipotesi di un loro ingiusto arricchimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2087 del 04/05/1978