Commercio (disciplina amministrativa) - interno - esercizio del commercio - licenze commerciali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1366 del 18/03/1978
Obbligazioni verso terzi - responsabilita del vero gestore - convincimento dei terzi in ordine alla coincidenza della titolarita dell'esercizio con l'intestazione della licenza - rilevanza - condizioni - apparenza.
La licenza di commercio e un'autorizzazione amministrativa la quale tende unicamente a disciplinare, nell'interesse pubblico, l'esplicazione dell'attivita commerciale, senza interferire nei rapporti giuridici concreti di carattere negoziale privato che abbiano attinenza con l'attivita dell'Esercizio: resta pertanto integra, rispetto alla titolarita della licenza, la realta sostanziale della gestione dell'Esercizio, e il vero gestore risponde in proprio e in via esclusiva delle obbligazioni assunte verso i terzi. Cio non esclude, peraltro, che la responsabilita dell'intestatario della licenza che non gestisca l'Esercizio possa affermarsi in rapporto a una situazione di apparenza giuridica, ad un comportamento, cioe, dello stesso intestatario che giustifichi il convincimento dei terzi che egli, e non altri, sia l'effettivo gestore dell'Esercizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1366 del 18/03/1978