Risoluzione - Restituzione della somma eventualmente versata - Debito di valuta - Conseguenze - Rivalutazione monetaria - Esclusione - Maggior danno ex art. 1224 c.c. - Onere della prova.
In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14289 del 04/06/2018