Obbligazioni in genere - inadempimento - costituzione in mora - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15993 del 18/06/2018
Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Costituzione in mora - Necessita - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
La costituzione in mora di regola non è necessaria ai fini della risoluzione per inadempimento, salvo quando la risoluzione si basi sulla mora in senso stretto, cioè su di un inadempimento non definitivo relativo ad una prestazione da eseguire al domicilio del debitore; in tali casi la mancata costituzione in mora prima del giudizio di risoluzione non impedisce l'esecuzione della prestazione, in deroga al principio generale dettato dall'art.1453, ultimo comma, c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio instaurato da un professionista per il pagamento dell'onorario, aveva ritenuto sufficiente l'eccezione di inadempimento della cliente in mancanza della costituzione in mora e di una dichiarazione scritta del debitore di non volere adempiere, trattandosi di una prestazione da eseguire al domicilio del debitore).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15993 del 18/06/2018