Inadempimento da parte del creditore - onere della prova
Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilità - del debitore - onere della prova - ripartizione tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto obbligatorio - criteri - mera allegazione della circostanza dell'inadempimento da parte del creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione, il risarcimento - sufficienza - applicabilità del principio anche all'ipotesi di eccezione d'inadempimento e di inesatto adempimento - sussistenza- fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018
>>> In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento,o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo, in cui la S.C. ha rigettato il ricorso contro l'esclusione di un credito, relativo a compensi derivanti dalla carica di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società fallita, in virtù della prova fornita in relazione all'eccezione di inadempimento, spiegata dal fallimento, dei doveri inerenti alla carica.)
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018