Obbligazioni in genere - solidarietà – transazione - transazione stipulata tra il creditore e un coobbligato solidale - estensione agli altri coobbligati - dichiarazione del coobbligato di non volerne profittare – conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30176 del 22/11/2018
La mancata accettazione, da parte di uno dei debitori in solido, della transazione raggiunta dal creditore con altro coobbligato, ha l'unico effetto di impedire che l'importo globale del debito solidale coincida con la somma pagata dal transigente, consentendo al coobbligato che non abbia partecipato alla transazione di contrastare la domanda di regresso attraverso la formulazione di tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità e all'entità del risarcimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30176 del 22/11/2018