Solidarieta' - Rapporto obbligatorio con pluralità di creditori - Presunzione di solidarietà attiva – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2267 del 28/01/2019
Obbligazioni in genere - solidarieta' - Rapporto obbligatorio con pluralità di creditori - Presunzione di solidarietà attiva – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2267 del 28/01/2019
Sussistenza - Esclusione - Necessità di espressa previsione nel titolo e nella legge - Interesse del debitore, oltre che dei creditori, a negare la solidarietà - Configurabilità.
La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi").
L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297, comma 2, c.c. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché, nelle ipotesi di solidarietà attiva, il comune debitore non potrebbe opporre, al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione, le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre nel caso di obbligazione parziale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2267 del 28/01/2019
Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1297, Cod. Civ. art. 1298