Cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Perfezionamento della cessione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4713 del 19/02/2019
Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Perfezionamento della cessione - Scambio del consenso tra cedente e cessionario - Sufficienza - Notifica al debitore ceduto - Effetti relativi - Individuazione - Fattispecie.
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell'avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante l'avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4713 del 19/02/2019