Adempimento - di cose determinate solo nel genere - Crediti per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle ASL – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 3968 del 12/02/2019
Obbligazioni in genere - adempimento - di cose determinate solo nel genere - Crediti per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle ASL – Applicabilità degli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 – Sussistenza - Validità dell’accordo derogatorio – Condizioni – Clausola dell’accordo collettivo nazionale recepito nel d.P.R. n. 371 del 1998 che prevede l’applicazione del tasso di interessi ex art. 1284 c.c. – Efficacia – Fondamento.
Ai crediti derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle Aziende sanitarie locali si applica il tasso di interessi di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, salvo che, in deroga alla disciplina dispositiva dettata da tale decreto legislativo, venga pattuito un saggio diverso e l'accordo derogatorio non risulti gravemente iniquo ai sensi dell'art. 7 dello stesso d.lgs. n. 231 del 2002; ne deriva che la disciplina di cui all'accordo collettivo nazionale trasfuso nel d.P.R. n. 371 del 1998, ancora vigente, secondo la quale, in caso di ritardato pagamento, al farmacista non spettano interessi moratori superiori al tasso legale, pur essendo incompatibile con il regime introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2002, poiché si sottrae ad una valutazione di grave iniquità, conserva la sua efficacia, anche con riferimento alle prestazioni farmaceutiche rese in epoca successiva all'entrata in vigore di tale decreto legislativo, in quanto costituenti adempimento parziale dell'unico rapporto obbligatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 3968 del 12/02/2019