Nascenti dalla legge - ripetizione di indebito – oggettivo - Indebito oggettivo - Errore del "solvens" circa l'esistenza dell'obbligazione - Rilevanza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7066 del 12/03/2019
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito – oggettivo - Indebito oggettivo - Errore del "solvens" circa l'esistenza dell'obbligazione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Ai fini della ripetizione dell’indebito oggettivo, non è necessario che il "solvens" versi in errore circa l'esistenza dell'obbligazione, posto che, diversamente dall'indebito soggettivo "ex persona debitoris", in cui l'errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'"accipiens" - il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore -, nell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c. non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'"accipiens" non ha alcun diritto di conseguire, né dal "solvens" né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il diritto di una regione alla restituzione del contributo comunitario di cui al Regolamento CE n. 2081 del 1993 indebitamente versato per un progetto di opere in assenza dei requisiti di legge, nonostante alla stessa amministrazione risultasse che alla data della domanda il richiedente non aveva ancora ottenuto la concessione edilizia).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7066 del 12/03/2019