Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - tasso di interesse
Nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la pattuizione del tasso di interesse, all'interno di un contratto di conto corrente bancario, operata attraverso il riferimento ad un generico "top rate", concretamente specificato solo in un avviso sintetico redatto dalla banca ed esposto al pubblico.)
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019 (Rv. 654281 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284