Obbligazione solidale al risarcimento del danno - Azione di regresso - Prescrizione - "Dies a quo" - Dall'avvenuto pagamento - Affermazione - Dal verificarsi dell'evento dannoso - Esclusione - Fondamento.
Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all'art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25698 del 11/10/2019 (Rv. 655645 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_2925