Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - anatocismo - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 31122 del 28/11/2019 (Rv. 655942 - 01)
Rimborsi di imposta - Obbligazione dell'Amministrazione finanziaria - Interessi scaduti - Anatocismo - Applicabilità - Limiti temporali - Decorrenza - Domanda - Fattispecie.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi In genere.
In tema di rimborsi per i crediti IVA, con decorrenza dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore dell'art. 37, comma 50, del d.l. 4 n. 223 del 2006 (conv. in l.n.248 del 2006), non si calcolano gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso d'imposta al contribuente, mentre il principio dettato dall'art. 1283 c.c. continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore. Ne deriva che il discrimine temporale per detto periodo va identificato nella domanda di rimborso dell'imposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva accordato gli interessi anatocistici fino al 4 luglio 2006, in quanto la domanda di rimborso, pur riguardante l'annualità di imposta 1992, era stata proposta nel 2010).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 31122 del 28/11/2019 (Rv. 655942 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1286