Accertamento dello stato passivo - Trasferimento del credito a scopo di garanzia - Legittimazione del cessionario - Condizioni.
In ipotesi di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10092 del 28/05/2020 (Rv. 657764 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1198, Cod_Civ_art_1260