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Adempimento dell'obbligazione - Termine - Cass. n. 14243/2020

Obbligazioni in genere - adempimento - tempo dell'adempimento - Adempimento dell'obbligazione - Termine - Mancanza - Accertamento dell'inadempimento - Necessità della fissazione di un termine ex art. 1183 c.c. - Limiti.

In tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora l'altra ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c. Infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14243 del 08/07/2020 (Rv. 658619 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1454, Cod_Civ_art_1183

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2020