Indebito oggettivo - ”accipiens” – Cass. n. 23448/2020
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo - Decorrenza degli interessi - Buona fede delT'accipiens" - Nozione soggettiva - Inapplicabilità dell'art. 1147, comma 2, c.c. - Onere della prova della mala fede - A carico del "solvens" - Sussistenza.
In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell’”accipiens”, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul ”solvens”, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell’”accipiens” all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020 (Rv. 659602 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1147, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2697