Domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento – Cass. n. 3127/2021
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Sostituzione della domanda di adempimento di obbligazione contrattuale con quella di ingiustificato arricchimento - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.
Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che aveva ritenuto inammissibile, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata, in via subordinata, con la memoria prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c., nei confronti di una ASL per il pagamento di somme relative ad attività di pronto soccorso, terapia intensiva e servizio di urgenza e emergenza medica cd. SUEM).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3127 del 09/02/2021 (Rv. 660591 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Civ_art_2041