Opposizione ad ingiunzione – Cass. n. 9381/2021
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito – oggettivo - Opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Controversia riguardante l'esistenza di crediti riconducibili a rapporti obbligatori privatistici - Posizione sostanziale di attrice della P.A. - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di onere della prova. Riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale - opposizione.
La P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9381 del 08/04/2021 (Rv. 661074 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2033