Deduzione in giudizio di obbligazioni soldali – Cass. n. 13718/2021
Obbligazioni in genere - solidarieta' - tra condebitori - Deduzione in giudizio di obbligazioni soldali - Accoglimento della domanda solo nei confronti di alcuno dei pretesi debitori - Interesse del creditore ad impugnare limitatamente al rigetto parziale dell'istanza globale - Sussistenza - Passaggio in giudicato della sentenza nei punti non investiti dall'impugnazione - Irrilevanza.
Quando sono dedotte in giudizio obbligazioni solidali, il preteso creditore, che consegua l'accoglimento della domanda solo nei confronti di alcuno dei pretesi debitori solidali, ha interesse ad impugnare limitatamente al rigetto parziale dell'avanzata istanza globale, senza che trovi ostacolo nel passaggio in giudicato della sentenza nei punti non investiti dall'impugnazione, perche la definitività di alcuno dei dedotti rapporti obbligatori non fa venir meno il vantaggio derivante al creditore dalla concorrenza degli altri, concernenti la stessa prestazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13718 del 19/05/2021 (Rv. 661565 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1294, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_332