Pagamento spontaneo del debitore – Cass. n. 15963/2021
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo In genere - Esecuzione forzata - Pagamento spontaneo del debitore - Effetto preclusivo dell'azione di ripetizione - Esclusione - Fondamento - Facoltà di esperire l'opposizione all'esecuzione - Irrilevanza.
Il pagamento spontaneo - eseguito in ottemperanza all'intimazione contenuta nel precetto o allo scopo di evitare l'espropriazione o anche dopo il pignoramento, ma prima della definizione del processo esecutivo con la distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni - non osta all'esperimento, da parte del debitore, dell'azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto riscosso, in quanto la preclusione all'azione ex art. 2033 c.c. deriva soltanto dalla chiusura della procedura con l'approvazione del progetto di distribuzione, la quale comporta l'intangibilità della concreta ed effettiva attribuzione delle somme ricavate, né assume rilievo, sul piano sostanziale, la possibilità di proporre il rimedio, pur sempre facoltativo, dell'opposizione all’esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15963 del 08/06/2021 (Rv. 661635 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_494, Cod_Proc_Civ_art_512, Cod_Proc_Civ_art_598, Cod_Proc_Civ_art_615