Ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta – Cass. n. 22512/2021
Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - moratori - Maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. - Prova e liquidazione - Creditore- imprenditore - Regime presuntivo - Condizioni.
Nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c., può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali; ove il creditore rivesta la qualità di imprenditore, è sufficiente dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità), sempre che il ricorso al credito, in relazione all'entità dello stesso ed alle dimensioni dell'impresa, sia stato effettiva conseguenza dell'inadempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22512 del 09/08/2021 (Rv. 662345 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224 com. 2, Cod_Civ_art_2727