Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - Obbligazione per gli interessi e per il capitale - Distinzione - Rinuncia alla prescrizione per l'una - Estensione a quella per l'altra - Esclusione - Fattispecie.
Poiché l'obbligazione di pagamento di una somma di danaro è distinta da quella di pagamento degli interessi su di essa, è possibile che il debitore rinunci alla prescrizione dell'una senza che ciò implichi anche la rinuncia a quella dell'altra. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che il pagamento degli interessi fino a una certa data, da parte dei mutuatari di una somma di denaro, integrasse riconoscimento del debito relativo alla somma capitale, con conseguente rinuncia a far valere la relativa prescrizione).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2157 del 25/01/2022 (Rv. 663860 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_2937, Cod_Civ_art_2948
Corte
Cassazione
2157
2022