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Pagamento del prezzo di acquisto del fondo – Cass. n. 11491/2022

Obbligazioni in genere - "dies interpellat pro homine" - offerta non formale - contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - in genere - Riscatto agrario - Pagamento del prezzo di acquisto del fondo - Tempestività - Rifiuto del creditore di accettazione del pagamento - Offerta non formale - Irrilevanza - Offerta reale - Necessità - Obsolescenza, macchinosità ed eccesso di formalismo della "mora credendi" - Esclusione - Fattispecie.

 

Ai fini dell'esercizio del riscatto agrario, il soggetto retrattante, in assenza di collaborazione dei venditori, deve necessariamente effettuare il versamento del prezzo - alla cui tempestiva esecuzione è subordinata l'efficacia del riscatto - mediante l'offerta reale ex art. 1208 c.c., non potendo valersi di un'offerta non formale - la quale non estingue l'obbligazione, ma produce il solo effetto di non incorrere nella mora del debitore - ed essendo irrilevante la pretesa obsolescenza e macchinosità della "mora credendi", la cui disciplina è fondata su esigenze di certezza giuridica.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11491 del 08/04/2022 (Rv. 664514 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1208, Cod_Civ_art_1210

 

Corte

Cassazione

11491

2022