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Conto corrente bancario assistito da apertura di credito – Cass. n. 19812/2022

Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - imputazione - del pagamento agli interessi - Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - Conto corrente bancario assistito da apertura di credito - Azione di ripetizione di interessi non dovuti - Art. 1194 c.c. - Erronea applicazione alle rimesse ripristinatorie - Onere di allegazione e di prova - Fondamento - Conseguenze.

 

In tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19812 del 20/06/2022 (Rv. 665218 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1194, Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2033

 

Corte

Cassazione

19812

2022