Inesistenza parziale di "causa debendi" – Cass. n. 34427/2022
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito – oggettivo - Inesistenza parziale di "causa debendi" - Configurabilità - Fatto costitutivo - Prova - Onere a carico dell'attore - Sussistenza - Fattispecie.
Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'accogliere la domanda di restituzione di parte dei compensi proposta da due clienti nei confronti del loro difensore, aveva fatto gravare su quest'ultimo l'onere di provare la causa che potesse giustificare il diritto a trattenere la somma asseritamente ritenuta in eccesso rispetto a quella indicata nella fattura, senza valutare se i clienti avessero fornito la prova dell'inesistenza della causa giustificativa del pagamento che asserivano non dovuto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34427 del 23/11/2022 (Rv. 666272 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2697