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Soggetti estranei alla produzione del danno – Cass. n. 36902/2022

Obbligazioni in genere - solidarietà - regresso - Responsabilità da fatto illecito - Azione di regresso - Presupposti - Soggetti estranei alla produzione del danno - Esclusione - Fattispecie.

 In tema di responsabilità per illecito extracontrattuale, il principio secondo cui, nei rapporti interni tra più soggetti tenuti a rispondere solidalmente dell'evento dannoso, il regresso è ammesso, a favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa, presupponendo che ciascuno dei corresponsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell'evento dannoso, esclude implicitamente la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultino per definizione estranei alla produzione del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, a seguito della condanna in solido della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e del Comune di Sarno a risarcire i familiari di una vittima dell’alluvione del 1998, aveva negato la possibilità, per i primi due soggetti, di agire in regresso contro l'ente territoriale, senza considerare che quest'ultimo, in virtù del principio di immedesimazione organica, era tenuto a rispondere per fatto proprio del danno ingiusto provocato dalla condotta del Sindaco).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 36902 del 16/12/2022 (Rv. 666287 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2055

 

Corte

Cassazione

36902

2022