Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - in genere - Cessione di credito sorto da contratto di appalto - Provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti per inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui all'art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006 - Fatto ostativo - Esclusione - Ragioni.
La cessione del credito sorto da un contratto di appalto non è impedita dal provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti, adottato dalla P.A. committente in ragione dell'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi previsti dall'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto la mancata presentazione delle fatture quietanziate e del documento unico di regolarità contributiva determina unicamente la temporanea inesigibilità del credito, la quale non è di ostacolo alla circolazione dello stesso con lo strumento della cessione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4927 del 16/02/2023 (Rv. 667225 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260
Corte
Cassazione
4927
2023