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Inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale – Cass. n. 5827/2023

Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito - Promessa di pagamento - Inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale - Produzione con il ricorso monitorio di una fattura unitamente ad un assegno - Rinuncia implicita al beneficio - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di promessa di pagamento, la produzione, con il ricorso monitorio, di una fattura unitamente ad un assegno non implica la rinuncia implicita al beneficio della dispensa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, poiché la volontà abdicativa deve essere espressa in modo inequivoco, mentre la fattura, pur essendo documento idoneo "ex lege" all'emissione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova, in senso proprio, del credito nel successivo giudizio di opposizione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023 (Rv. 667208 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_634, Cod_Proc_Civ_art_645

 

Corte

Cassazione

5827

2023