Obbligazioni in genere - adempimento Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21400 del 19/07/2023 (Rv. 668481 - 01)
Pagamento – quietanza - Qualificazione di dichiarazione come quietanza o rinuncia - Condizioni - Fattispecie.
La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde" -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato come rinuncia la quietanza rilasciata da un Comune in relazione all'incasso di una polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell'adempimento degli obblighi discendenti da una convenzione urbanistica, non ritenendo decisivi, a tal fine, l'inquadramento nei ruoli dirigenziali del funzionario che l'aveva sottoscritta e la circostanza che nella stessa fossero contenuti un riferimento a "pretese determinate" e la formula di mero stile di "non aver più nulla a pretendere", tenuto conto, altresì, che, al momento della relativa redazione, il credito era "sub judice" a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal suddetto Comune).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21400 del 19/07/2023 (Rv. 668481 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_1362