Obbligazioni in genere - cessione dei crediti Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27700 del 02/10/2023 (Rv. 669182 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - tribunale fallimentare - competenza funzionale - Cessione di credito anteriore al fallimento - Giudizio instaurato dal debitore per accertare l'effettivo creditore - Partecipazione al giudizio del fallito titolare del credito ceduto - Conseguenze.
In tema di cessione di credito, la controversia tra debitore ceduto, curatela del fallimento del creditore cedente e terzo cessionario, in cui il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente fallito, l'effettivo titolare del credito, il cessionario chieda la condanna del debitore ceduto a pagare quanto dovuto per effetto della cessione, e la curatela chieda l'accertamento della non opponibilità della cessione stessa alla massa dei creditori del cedente, non rientra fra le controversie da trattare, ai sensi dell'art. 52, comma 2, l.fall., con lo speciale rito previsto per l'accertamento del passivo dagli artt. 93 e ss. l.fall., in quanto non diretta ad incidere sullo stato passivo fallimentare (in assenza di domanda di accertamento di crediti nei confronti della massa ma soltanto di domanda diretta legittimamente ad incidere sull'attivo della procedura concorsuale, attraverso l'accertamento dell'esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27700 del 02/10/2023 (Rv. 669182 - 01)