Tasso usurario - Costo dell'assicurazione - Inclusione - Diversa indicazione nelle istruzioni della Banca d'Italia - Irrilevanza - Fondamento.
Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29501 del 24/10/2023 (Rv. 669298 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1815