Protesto cambiario - Pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto - Moneta - Necessità - Mediante assegno bancario - Efficacia solutoria - Esclusione - Fattispecie.
Il pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto cambiario deve necessariamente avvenire tramite moneta, non potendo, di contro, risolversi nella consegna di assegni bancari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che detta consegna avesse avuto effetto solutorio, in un caso in cui il pubblico ufficiale aveva a sua volta illegittimamente restituito le cambiali al debitore ed incassato gli assegni trattenendone l'importo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1633 del 16/01/2024 (Rv. 670235-01)