Oggettivo - Mediazione - Contratto preliminare - Somme consegnate al mediatore a titolo di deposito cauzionale dal promissario acquirente - Ripetizione indebito - Legittimazione passiva - In capo al mediatore o in capo al promittente alienante - Condizioni.
Nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal promissario acquirente in favore del mediatore, la legittimazione passiva alla ripetizione dell'indebito oggettivo in ordine alla somma versata spetta al mediatore, ove non risulti che questi abbia incassato la somma in rappresentanza del promittente alienante.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3596 del 08/02/2024 (Rv. 670298-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033