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Cessione dei crediti Art. 106 T.U.B. - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4427 del 20/02/2024 (Rv. 670138-02)

Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

Al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 T.U.B., non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità. (In una fattispecie di cessione del credito spettante, nei confronti della compagnia aerea, al trasportato ex art. 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso l'eccezione di nullità della cessione di credito ex art. 106 T.U.B., affermando la non riconducibilità dell'operazione ad attività di finanziamento, essendo il versamento del corrispettivo della cessione meramente eventuale in quanto condizionato al buon esito della riscossione del credito ceduto).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4427 del 20/02/2024 (Rv. 670138-02)