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Solidarieta' - regresso - Obbligazione solidale da fatto illecito - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6716 del 13/03/2024 (Rv. 670765-03)

Principio di proporzione alla colpa di ciascuno dei coobbligati - Conseguenze in tema di obbligazione risarcitoria per danni da sinistro stradale - Azione di regresso tra proprietario del veicolo e datore di lavoro del conducente - Esclusione - Azione di rivalsa contro il conducente-dipendente per l'intera somma pagata - Ammissibilità - Fattispecie.

Poiché nell'obbligazione solidale da fatto illecito, l'onere di ciascun obbligato è, nei rapporti interni, proporzionato alla relativa colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nell'obbligazione risarcitoria dei danni conseguenti ad incidente stradale, il proprietario del veicolo e il datore di lavoro del conducente sono solidalmente responsabili con il conducente¬dipendente, rispettivamente ai sensi degli artt. 2054, comma 3, e 2049 c.c., ma - non essendo possibile ripartire tra loro il predetto onere, perché ricollegabile soltanto alla condotta colposa del conducente - sono privi di regresso l'uno contro l'altro e possono esperire, nello stesso od in separato giudizio, azione di rivalsa contro l'autore del fatto dannoso per l'intero importo pagato al terzo danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva omesso l'esame della domanda, proposta dalla società datrice di lavoro e proprietaria dei mezzi, nei confronti dei conducenti-dipendenti responsabili del sinistro occorso, a corrisponderle le somme che era a versare all'Inail).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6716 del 13/03/2024 (Rv. 670765-03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_2049