Decorrenza - Dal giorno della "domanda" - Riferimento alla domanda giudiziale ed anche agli atti stragiudiziali di costituzione in mora - Sussistenza.
In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9757 del 11/04/2024 (Rv. 670880-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1148, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2943