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Adempimento - tempo dell'adempimento - termine - decadenza - mutuo - estinzione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14702 del 27/05/2024 (Rv. 671466-01)

Mutuo fondiario - Inadempimento del mutuatario - Decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. - Clausola contrattuale - Presupposti - Rapporti con l'art. 40, comma 2, t.u.b. - Fattispecie in tema di insolvenza del debitore.

In tema di mutuo fondiario, l'inadempimento del mutuatario, privo dei requisiti che consentono il ricorso al rimedio risolutorio speciale ex art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non impedisce all'istituto di credito di invocare la clausola contrattuale, che preveda la decadenza dal beneficio del termine, purché deduca e dimostri il concreto verificarsi di uno dei presupposti alternativi di cui all'art. 1186 c.c., quali la sopravvenuta insolvenza del debitore, la diminuzione delle garanzie o la mancata prestazione delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda della banca, la quale, pur essendosi correttamente avvalsa della clausola di decadenza dal beneficio del termine, poiché il ritardo nel pagamento delle rate non era ripetuto per sette volte, non aveva allegato e provato l'insolvenza del mutuatario).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14702 del 27/05/2024 (Rv. 671466-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1186, Cod_Civ_art_1456