Skip to main content

Estinzione dell'obbligazione - compensazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14689 del 31/05/2025 (Rv. 675321 - 01)

Volontaria - Effetto estintivo - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione di parte - Necessità.

In tema di obbligazioni, l'effetto estintivo derivante da compensazione volontaria non è rilevabile d'ufficio e, poiché attiene allo specifico contenuto dell'accordo inter partes, deve formare oggetto di eccezione in senso proprio, da sollevarsi a cura della parte interessata.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14689 del 31/05/2025 (Rv. 675321 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1242, Cod_Civ_art_1252, Cod_Proc_Civ_art_112