Azioni a tutela della cosa comune - Legittimazione del singolo comproprietario - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1650 del 28/01/2015
Ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune (e non una sua frazione), è legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso degli altri partecipanti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1650 del 28/01/2015
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE