agricoltura - piccola proprietà contadina - agevolazioni tributarie – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6688 del 21/03/2014
Agevolazioni "ex lege" n. 604 del 1954 - Affitto del fondo rustico, entro il quinquennio dal suo acquisto, a persone diverse da quelle di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 228 del 2001 - Decadenza dal beneficio - Fondamento - Durata limitata del contratto o configurazione del rapporto di affittanza come intercalare - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6688 del 21/03/2014
In materia di piccola proprietà contadina, l'affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata (nella specie 8 mesi) e strumentale ad una coltivazione intercalare (ossia, di breve ciclo all'interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo), comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, salvo che lo stesso avvenga a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, che, in base all'art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, esercitino, a loro volta, l'attività di imprenditore agricolo ex art. 2135 cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6688 del 21/03/2014