proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - nelle costruzioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27558 del 31/12/2014
Strumenti urbanistici da formarsi da parte dei Comuni - Prescrizioni del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 - Vincolatività - Obbligatorietà delle stesse prescrizioni nei rapporti tra privati in assenza di piano regolatore - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27558 del 31/12/2014
Il d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell'art. 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765), che all'art. 9 prescrive la distanza minima inderogabile di metri dieci tra pareti finestrate o pareti di edifici antistanti, impone determinati limiti edilizi ai comuni nella formazione o nella revisione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante nei rapporti tra privati. Ne consegue che l'eventuale previsione, negli strumenti urbanistici locali, di distanze inferiori a quelle prescritte dall'art 9 del d.m. Citato sono illegittime e vanno disapplicate e sostituite "ex lege" con quelle di detta normativa statuale, mentre queste ultime non sono immediatamente applicabili nei rapporti tra privati finché non siano state inserite negli stessi strumenti adottati o modificati, a differenza delle prescrizioni del primo comma dell'art. 17 legge n. 765 del 1967, che sono immediatamente applicabili nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27558 del 31/12/2014