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proprietà‭ ‬-‭ ‬limitazioni legali della proprietà‭ ‬-‭ ‬rapporti di vicinato‭ ‬-‭ ‬distanze legali‭ ‬-‭ ‬nelle costruzioni‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25501‭ ‬del‭ ‬02/12/2014‭

Illegittimità costituzionale delle norme relative alle distanze legali per mancata applicabilità dell'art.‭ ‬938‭ ‬cod.‭ ‬Civ.‭ ‬-‭ ‬Manifesta infondatezza‭ ‬-‭ ‬Ragioni.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25501‭ ‬del‭ ‬02/12/2014‭


È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina dettata dagli artt.‭ ‬873‭ ‬e ss.‭ ‬Cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬con riferimento agli artt.‭ ‬3‭ ‬e‭ ‬24‭ ‬Cost.,‭ ‬nella parte in cui‭ ‬-‭ ‬in caso di costruzione realizzata in buona fede e con regolare concessione edilizia a distanza inferiore a quella prescritta‭ ‬-‭ ‬non‭ ‬è applicabile il meccanismo delineato dall'art.‭ ‬938‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬essendo incomparabili le disposizioni in materia di distanze legali,‭ ‬le quali tutelano la proprietà nella dimensione pubblicistica,‭ ‬e sono,‭ ‬pertanto,‭ ‬di regola indisponibili,‭ ‬e quelle che regolano esclusivamente i rapporti tra proprietari,‭ ‬come il citato‭ ‬art.‭ ‬938‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬il quale prevede la cosiddetta accessione invertita,‭ ‬mediante norma di carattere eccezionale che deroga sia al principio dell'accessione sia al diritto del proprietario di disporre della cosa in maniera piena ed esclusiva.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25501‭ ‬del‭ ‬02/12/2014‭