Diritto dei comunisti ai frutti dovuti dal comproprietario utilizzatore del bene - Prescrizione - Decorrenza - Dal momento della divisione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16700 del 11/08/2015
La prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune decorre soltanto dal momento della divisione, cioè dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16700 del 11/08/2015