proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - norme integrative e non del cod. civ. – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010
Distanze in materia di costruzioni- Prescrizioni dei piani regolatori e dei regolamenti comunali edilizi - Norme di carattere integrativo - Obbligo di conoscenza da parte del giudice - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010
Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché il giudice, in virtù del principio "iura novit curia", deve acquisirne diretta conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la Corte ha ritenuto che non poteva considerarsi una produzione vietata dall'art. 372 cod. proc. civ., attenendo a "ius superveniens", l'allegazione del testo regolamentare sopravvenuto di un piano di attuazione di un P.R.G., che avrebbe dovuto essere conosciuto ed applicato anche d'ufficio nel caso esaminato).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010