Articolo 9, nr. 2, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 - Distanza minima assoluta di 10 metri tra i fabbricati - Presenza di una sola parete antistante finestrata - Applicabilità - Sussistenza.
In tema di distanze tra le costruzioni, l'articolo 9, nr. 2), del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 prescrive, con disposizione tassativa ed inderogabile, la distanza minima assoluta di 10 metri tra i fabbricati anche nel caso in cui solo una delle pareti antistanti risulti finestrata e non entrambe.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22495 del 26/10/2007