Regolamenti edilizi locali - Norme sull'altezza degli edifici, senza riferimento alle distanze - Violazione - Diritto del privato alla sola tutela risarcitoria e non alla riduzione in pristino - Fondamento.
In tema di distanze legali, in caso di violazione delle norme del regolamento edilizio locale disciplinanti solo l'altezza, in sé, degli edifici, ossia senza considerare la distanza intercorrente tra gli stessi, il privato ha diritto solo al risarcimento dei danni e non anche alla riduzione in pristino del manufatto, trattandosi di disposizioni che hanno quale scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, sicché, quanto agli interessi dei privati, resta preservato il solo valore economico delle proprietà viciniori.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10264 del 18/05/2016