proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10005 del 15/05/2015
Domanda diretta al rispetto delle distanze legali - Natura di "negatoria servitutis" - Assoggettabilità a trascrizione - Sussistenza.
La domanda diretta a denunziare la violazione della distanza legale da parte del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione, tendendo a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapione, ha natura di "actio negatoria servitutis" ed è, pertanto, soggetta a trascrizione ai sensi sia dell'art. 2653 n. 1 cod. civ., che, essendo suscettibile di interpretazione estensiva, è applicabile anche alle domande dirette all'accertamento negativo dell'esistenza di diritti reali di godimento, sia del successivo n. 5, che dichiara trascrivibili le domande che interrompono il corso dell'usucapione su beni immobili.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10005 del 15/05/2015