Aperture di finestre - Vedute - Distanze legali - Vedute oblique - Prescrizione della distanza di tre metri dai lati della finestra, ex art. 907, secondo comma, cod. civ. - Condizioni - Unicità del fondo inciso dalle vedute - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 79 del 03/01/2013
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 79 del 03/01/2013
In tema di distanza delle costruzioni dalle vedute, l'obbligo del proprietario di non fabbricare a distanza minore di tre metri dai lati della finestra da cui si esercita sia la veduta diretta che la veduta obliqua, ai sensi dell'art. 907, secondo comma, cod. civ., sussiste solo nel caso in cui la duplice veduta sia aperta verso lo stesso fondo.