Trasformazione di finestra in porta finestra - nuova costruzione - esclusione - conseguenza - Art. 873 c.c. - Inapplicabilità.
La ristrutturazione edilizia, consistente nella trasformazione di una finestra in porta finestra per l'accesso ad un preesistente lastrico solare, non comporta aumenti di superficie o di volume e, dunque, non configura una nuova costruzione, sicché è inapplicabile la disciplina in tema di distanze ex art. 873 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10873 del 25/05/2016